SICUREZZA POST-CONTATORE

Con la pubblicazione della nuova delibera 40/2014/R/gas, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha esteso la procedura di accertamento ai seguenti impianti:

  • impianto utenza nuovo
  • impianto utenza modificato  o trasformato

rinviando a successivo provvedimento la disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza in servizio.
A far data dal 1 luglio 2014 entrano pertanto in vigore le nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui all’Allegato A al sopra indicato provvedimento (di seguito: il Regolamento) ed i relativi allegati F/40, G/40, H/40 e I/40, abrogando di conseguenza la deliberazione 40/04 ed i suoi allegati A, B, C, D, E, F, G, H ed I.

La nuova delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas numero 40/2014/R/gas, regola le procedure e modalità per gli accertamenti sulla sicurezza degli impianti di utenza a gas metano e Gpl, che alimentano caldaie per il riscaldamento, scaldabagni, piani cottura e altre apparecchiature di utilizzo.
Con la delibera 40/2014/R/gas l’Autorità ha inteso prevedere azioni e obblighi in capo alle aziende di distribuzione, alle aziende di vendita, alle ditte installatrici di impianti di utenza, ai Comuni e naturalmente ai clienti finali, finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti a gas utilizzati dal cliente finale. Le Aziende di distribuzione hanno l’obbligo di subordinare l’attivazione/riattivazione della fornitura, all’esito positivo dell’accertamento di conformità della documentazione di sicurezza attestante la rispondenza dell’impianto di utenza alle vigenti normative.

Per ottenere l’attivazione/riattivazione della fornitura di gas nei casi previsti e di seguito elencati è fondamentale che il cliente finale affidi i lavori ad un installatore abilitato ai sensi della legge n° 46/90 (o del più recente DM 37/08) e regolarmente iscritto alla Camera di commercio. E’ compito del cliente finale, inoltre, reperire tutta la documentazione necessaria all’attivazione/riattivazione e conservarla anche per possibili controlli futuri.
L’assenza, l’incompletezza o la non corretta compilazione e sottoscrizione dei moduli previsti dalla deliberazione 40/2014/R/gas e dei relativi allegati obbligatori determinano conseguenze dirette in ordine all’attivazione/riattivazione della fornitura di gas. Il tempo di attivazione/riattivazione della fornitura decorre dalla data di ricevimento della documentazione, in forma completa e congruente, da sottoporre ad accertamento. L’impresa distributrice, nel caso in cui le pervenga la documentazione non completa, invia al cliente finale, e in copia al venditore, comunicazione scritta nella quale indica la parte di documentazione mancante, avvisando che in caso di mancata ricezione della medesima entro i successivi 30 giorni lavorativi la richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura sarà annullata.

L’impresa distributrice effettua gli accertamenti per le richieste di:

  • attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo pervenute al venditore
  • attivazione o riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza trasformati;
  • attivazione della fornitura di METANO a impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione;
  • riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell’impresa di distribuzione;
  • riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cambio di contatore su richiesta del cliente finale per variazione della portata termica complessiva dell’impianto;
  • riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto;
  • riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati.Per gli accertamenti effettuati in attuazione del presente regolamento vengono riconosciuti all’impresa distributrice i seguenti importi unitari al netto delle imposte e comprensivi di ogni costo derivante dall’attuazione del presente regolamento:
  • euro 47,00 (quarantasette) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW;
  • euro 60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW;
  • euro 70,00 (settanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 350 kW.Per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall’attuazione del presente regolamento” (per “presente regolamento” si intende la Delibera AEEG n. 40/2014/R/gas) – euro 35,00 (trentacinque).

Condizione particolare per impianti soggetti alla legislazione in materia di prevenzione incendi

A partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione 40/2014/R/gas, per gli impianti soggetti alle competenze dei Vigili del Fuoco, in aggiunta ai normali documenti richiesti per la conduzione dell’accertamento documentale il cliente finale deve fare pervenire a Mea S.p.a. anche la documentazione comprovante l’avvenuto regolare adempimento alle procedure antincendio previste dalla legislazione vigente.
Si ricorda che l’impianto gas da sottoporre ad accertamento risulta soggetto alle procedure di prevenzione incendi quando è asservito ad una delle attività soggette, incluse nell’elenco aggiornato in base alle leggi vigenti(3) e presenta le caratteristiche (in genere il valore di potenzialità) indicate nella descrizione di tale attività.
In tale condizione, la documentazione necessaria ai fini dell’accertamento documentale varia proprio in funzione delle caratteristiche specifiche dell’attività.
In particolare, ai fini dell’accertamento documentale, per gli impianti di produzione del calore(4) con portata termica:

a. Minore o uguale a 116 kW
Non è richiesta alcuna documentazione aggiuntiva rispetto ai normali documenti previsti per l’accertamento;
b. Maggiore di 116 kW e minore od uguale a 350 kW
Trattasi di impianti soggetti alla regola tecnica ed alle procedure di prevenzione incendi, ma per i quali non si è tenuti a richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l’esame preventivo del progetto di prevenzione incendi.
Per tale tipologia di impianti è necessario che un Professionista iscritto all’albo professionale produca – ed il clienti finale aggiunga alla documentazione per l’accertamento – una apposita dichiarazione, resa come da modello DP allegato alle Linee Guida CIG n. 11 – edizione 2014, attestante l’avvenuta elaborazione e consegna di uno specifico progetto riguardante il rispetto delle prescrizioni in materia antincendio.
c. Maggiore di 350 kW
Trattasi di impianti soggetti alla regola tecnica ed alle procedure di prevenzione incendi, per i quali vige l’obbligo di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l’esame preventivo del progetto di prevenzione incendi.
Per tale tipologia di impianti è necessario che il cliente finale aggiunga alla documentazione per l’accertamento il parere di conformità espresso dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
(3) DPR 1° agosto 2011, n. 151 – “Semplificazione della disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”
(4) Corrispondente all’attività n. 74 dell’elenco riportato nel DPR 151/2011

Recapito di Mea S.p.a presso il quale dovrà essere fatta pervenire la documentazione prevista da sottoporre ad accertamento.

Il cliente finale/venditore dovrà inviare esclusivamente a mezzo posta raccomandata o posta certificata i moduli Allegato H e Allegato I, con la documentazione rilasciata dall’installatore, al recapito del distributore che sarà indicato obbligatoriamente dal venditore di gas direttamente sul modulo Allegato H. L’indirizzo a cui inviare la documentazione necessaria per l’attivazione/riattivazione della fornitura di gas è il seguente:
MEA S.p.A. Via Sandro Pertini 11 – 20077 Melegnano (MI)
Posta certificata:  measpa.cert@legalmail.it

Impianti di utenza in servizio.

Per gli impianti di utenza in servizio la delibera AEEGSI 40/2014 non prevede la procedura di accertamento.
Sono esenti dall’accertamento le richieste di:

  • riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità;
  • voltura;
  • riattivazione della fornitura a seguito della sostituzione del contatore, in casi diversi da quelli di cui precedentemente elencati.

Sono inoltre esenti dall’accertamento le richieste di seguito elencate per le quali però è necessario presentare documentazione specifica:

  • riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e non modificati

La condizione di assenza di modifiche all’impianto di utenza deve essere confermata dal cliente finale mediante specifica dichiarazione, come da modello qui scaricabile, da inviare al recapito aziendale tramite venditore a mezzo di raccomandata o pec al seguente indirizzo:
MEA S.p.A. Via Sandro Pertini 11 – 20077 Melegnano (MI)
Posta certificata:  measpa.cert@legalmail.it

Dal 27 febbraio 2017 il cliente finale non dovrà più presentare la dichiarazione sopraddetta. Il cliente finale e il venditore consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per richieste formulate al distributore Mea S.p.a attraverso il portale di attivazione di  impianti di utenza in servizio , formalmente dichiarano di non aver apportato opere di trasformazione/ampliamento/modifica all’impianto medesimo, per il quale è stata presentata domanda di fornitura di gas in subentro a precedente utilizzatore, confermando quindi che il ridetto impianto è invariato rispetto alla condizione di utilizzo del precedente fruitore del gas metano. Di essere in possesso della dichiarazione di conformità o di attestato di idoneità relativamente all’impianto d’utenza di cui sopra.

  • riattivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio per il quale la fornitura è stata sospesa da Mea S.p.a. a seguito di dispersione di gas rilevata sull’impianto di utenza dal servizio di pronto intervento o su disposizione delle Autorità competenti per situazioni di pericolo.

Per la riattivazione della fornitura si applicando le PROCEDURE PER LE ATTIVAZIONI E RIATTIVAZIONI cosi come regolate dalle linee guida CIG n.° 12 edizione 2015.

ALLEGATI
Modello H/40 deliberazione 40/2004
Modello I/40 deliberazione 40/2004
Modelli tecnici allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità
Modello rapporto tecnico Compatibilità
Modello di dichiarazione del progettista di rispetto delle leggi antincendio
Modello 1: autodichiarazione impianto non modificato
Modello 12 autorizzazione esecuzione lavori
Linee guida 12 del CIG
Modello Allegato A12
Modello Allegato B12
Collegamento alla Delibera AEEGSI 40/2014/R/GAS (www.arera.it)
Collegamento alle linee guida del CIG CIC N. 11 (link: http://www.cig.it/pubblicazioni/)

Mea S.p.a. Rev. 1   2016